Sono destinatari del beneficio di cui al presente avviso le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio regionale, in possesso del requisito economico di cui al successivo paragrafo 4. e frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie 1° grado e di 2° grado del sistema scolastico di istruzione.
Possono presentare istanza di accesso al beneficio di cui al presente avviso per l’a.s. 2024/2025 gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela /curatela, che abbiano un livello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), attestato da una certificazione in corso di validità, non superiore ad € 11.000,00, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.
L’ISEE richiesto è quello ORDINARIO.
- L’ISEE MINORI sostituisce quello ordinario qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’Art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
- L’ISEE CORRENTE, valido 6 mesi, può sostituire l’ISEE ordinario in seguito a:
- una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
- ISEE PER MINORI IN AFFIDAMENTO: i minori collocati presso comunità, sulla base delle disposizioni dell’Art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, così come i minori in affidamento temporaneo, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.
- ISEE PER MINORI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA: sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto. Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
I Comuni, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L. 448 del 1998, assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto ed erogano il contributo secondo le modalità dagli stessi definite (buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute oppure comodato d’uso).
Nella determinazione dell’ammontare pro-capite del beneficio il Comune è tenuto a non eccedere il tetto di spesa stabilito con nota prot. n. 6740 del 15 febbraio 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo alla classe e all’indirizzo di studio frequentato dallo studente.
Nella determinazione pro-capite dell’ammontare del beneficio alle istanze raccolte nella seconda finestra, i Comuni non dovranno superare i contributi erogati nella prima finestra.
0